Art. 36.
(Reclutamento ed avanzamento del personale in congedo).

      1. Per il reclutamento e l'avanzamento del personale militare di complemento della categoria in congedo continuano ad

 

Pag. 29

applicarsi le disposizioni di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni.
      2. I periodi di permanenza minima di ciascun grado del personale iscritto nei ruoli del congedo del Corpo militare di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, seguono un iter separato dal personale in servizio.
      3. Gli avanzamenti, per ogni grado, di tutto il personale in congedo, avvengono in base alla disponibilità offerta ai richiami annuali e dopo aver effettuato un servizio temporaneo di almeno quindici giorni, anche cumulabili. Il personale deve avere partecipato, altresì, a tre corsi di istruzione militare di vario genere, organizzati dal Corpo militare.
      4. I sergenti maggiori e i marescialli capi iscritti nei ruoli in congedo che abbiano maturato il periodo minimo di cui ai commi 2 e 3 hanno diritto ad essere valutati per l'avanzamento al grado superiore.
      5. Sono estese al Corpo militare le disposizioni dell'articolo 4 del testo unico di cui al regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.